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giurisprudenza

Il potere di rappresentanza, ove spettante al presidente di una società, deve essere di regola riconosciuto anche al suo vice presidente senza necessità di apposita delega (Cass., Sez. III, 14 luglio 2016, n. 14362)

La fattispecie in esame trae origine da un decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato nullo dal Tribunale di Velletri “per essere stata la procura rilasciata da soggetto, il Vice Presidente della banca, privo dei poteri di rappresentanza della persona giuridica”. Chiamata a pronunciarsi sulla suddetta sentenza, la Corte di Appello ha ribaltato l’esito del primo grado di giudizio e, pronunciandosi anche nel merito, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma per diverse ragioni. Con specifico riferimento al motivo di impugnazione della suddetta sentenza “nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il difetto di potere rappresentativo in capo al Vice Presidente della Banca, che aveva conferito procura al difensore nel ricorso per decreto ingiuntivo”, la Cassazione ha osservato quanto segue.

In primo luogo, la procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era stata conferita dal Vice Presidente dell’istituto di credito. Inoltre, come prospettato anche dalla ricorrente, il Vice Presidente risultava titolare di generali poteri vicari del Presidente espressamente previsti da statuto.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha richiamato un proprio orientamento in forza del quale: “in tema di capacità processuale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il potere di rappresentanza di un ente o di una società dotata di personalità giuridica, ove spettante al presidente, deve essere di regola riconosciuto al vice presidente, cui normalmente competono funzioni vicarie senza necessità di apposita delega (Cass. n. 23916 del 2006)”.

Corollario di quanto sopra, seppur non esplicitato nella sentenza in commento ma riportato nella pronuncia ivi richiamata, è che “la persona fisica che sta in giudizio come organo di una persona giuridica, ed ha rilasciato mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi legittimamente dedotta, spettando, piuttosto a colui che contesta il potere rappresentativo l’onere di provare la inesistenza del rapporto organico (sent. S.U. 5 febbraio 1980 n. 785 e, tra le molte successive, sent. 8 gennaio 2003 n. 83)”.

Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha affermato che, per aversi legittimo uso dei poteri di rappresentanza da parte del vicario (il vice-presidente), non è necessario dimostrare in concreto le particolari condizioni di assenza o impedimento del sostituito (il presidente) e, per l’effetto, ha rigettato il relativo motivo di ricorso.

A cura di Giulio Carano