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giurisprudenza

Il principio di non contestazione e la domanda di restituzione somme (Cass. Sez. IV, Ord., 21 gennaio 2022, n. 1886)

Con la l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, riafferma alcune importanti specificazioni in ordine all’applicazione del c.d. principio di non contestazione dei fatti ai fini della loro dimostrazione in giudizio.
Ricorda anzitutto, come già affermato con propria sentenza n. 25983 del 2011, che “in relazione alla domanda – proposta nella fase di gravame -di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado (…) da tanto consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (cfr., Cass., n. 15461 del 2008, Cass. n. 15464 del 2011)”.
Tanto specificato e venendo alla delimitazione del principio di non contestazione che informa l’intero sistema processuale civile, riprendendo proprio precedente (Cass, 2 maggio 2007, n. 10098), afferma che la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda giudiziale deve essere inequivocabile: non può dunque ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione generica e formale. Inoltre la non contestazione del fatto non determina di per sé sola la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell’astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l’insussistenza di una non contestazione.
Nel caso di specie, in sede di rinvio, la Corte d’Appello doveva pronunciarsi anche in relazione alla domanda di restituzione delle somme percepite dal ricorrente all’esito della sentenza di primo grado, poi riformata. Chiarito che la non contestazione riguardava i fatti costitutivi della domanda, la Corte di Cassazione ritiene che il giudice del rinvio abbia correttamente applicato i principi enunciati dal giudice di legittimità, atteso che in relazione alla domanda del Comune di restituzione delle somme versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ha ritenuto non contestato, e quindi ammesso, il fatto costitutivo della domanda restitutoria e cioè la corresponsione di una somma in favore del ricorrente da parte del Comune in esecuzione della sentenza di primo grado.
Su tali presupposti veniva rigettato il proposto ricorso per cassazione.

A cura di Silvia Ventura.