Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il principio di sinteticità degli atti di parte è principio generale dell’ordinamento e la sua violazione può risolversi in una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione fornisce rilevanti indicazioni circa le modalità di redazione del ricorso per cassazione.

In primis la Corte di Cassazione ci ricorda che il requisito della sommaria esposizione dei fatti della causa di cui all’art. 366 c.p.c. n. 3 stabilito a pena di inammissibilità del ricorso, non possa ritenersi soddisfatto dalla trascrizione degli atti del giudizio di merito e venga invece integrato attraverso una rappresentazione funzionale a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo, in altre parole attraverso una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Aggiunge poi la Suprema Corte di Cassazione che il principio di sinteticità degli atti delle parti introdotto nell’ordinamento processuale dall’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, debba considerarsi principio generale del diritto processuale e come tale destinato ad operare anche nel processo civile. Tuttavia, rileva la Corte di legittimità, la violazione di detto generale principio non è assistita da una specifica sanzione processuale e pertanto l’incontinenza espositiva non può di per sé sola determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Secondo la sentenza in commento però la violazione del principio di sinteticità degli atti di parte può ciononostante condurre ad una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c. nn. 3 e 4 in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.

Nel caso di specie il ricorso per cassazione si componeva di oltre 200 pagine, l’esposizione sommaria dei fatti si risolveva nella trascrizione di stralci dell’atto di appello e non veniva chiarificata nemmeno nei motivi, anch’essi meramente riproduttivi di stralci di atti e documenti del giudizio di merito.

Per tali ragioni il ricorso veniva dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c.

A cura di Silvia Ventura