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giurisprudenza

Il principio secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni a mezzo PEC (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665)

Nell’ambito di una questione di giurisdizione sollevata a seguito di un ricorso finalizzato all’annullamento di alcuni provvedimenti amministrativi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi preliminarmente circa la validità della notificazione. I ricorrenti, in particolare, lamentavano la nullità del controricorso per vizi formali della sua notificazione, effettuata via PEC, in ragione della violazione delle regole di cui all’art. 3-bis, co. 4 e 5, della L. n. 53/1994 e dell’art. 19-bis del Provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014; risultava infatti che l’atto recapitato via PEC avesse estensione .doc in luogo del formato .pdf.
Le Sezioni Unite, dichiarando l’eccezione non fondata, hanno precisato che il principio di cui all’art. 156 c.p.c. (per il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), valido per le notificazioni non telematiche secondo costante giurisprudenza, si estende anche alle notificazioni via PEC. Da tale principio consegue che non può essere dichiarata la nullità se l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, essendo dunque inammissibile l’eccezione con cui si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare alcuna conseguente lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio. Nel caso delle notifiche via PEC, in particolare, l’eccezione sarebbe ammissibile, ad esempio, se si lamentasse l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente in formato non idoneo e la copia cartacea depositata in cancelleria.

A cura di Leonardo Cammunci