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giurisprudenza

Il privato cittadino che opera un esposto contro un Avvocato non è responsabile del reato di diffamazione se denuncia fatti reali (Cass., Sez. V Pen., 21 Luglio 2015, n. 31674)

La Sentenza in esame trae origine da un esposto fatto da un privato cittadino contro un Avvocato ed indirizzato al CoA competente, con il quale si è denunziato che il legale aveva allegato ad un ricorso per decreto ingiuntivo un documento diverso da quello indicato in calce al ricorso stesso; il documento “diverso” era poi servito al professionista per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del soggetto privato anzidetto.
Orbene, in casi simili, la Corte di Cassazione, sulla scia di numerose pronunce in tema di reato di diffamazione, afferma che non sussiste il reato in parola qualora la notizia denunziata sia vera.
Pertanto, l'esercizio di un diritto – qual'è quello di criticare l'operato di un legale che non si uniformi al principio di probità e verità – elide qualsiasi tipo di responsabilità, sia essa penale o civile, purché il fatto denunziato corrisponda al vero e, afferma la Corte, non sia stato solo un pretesto per aggredire la sfera morale del denunciato.
A cura di Devis Baldi