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giurisprudenza

Il progetto di notula redatto dal professionista può essere validamente accettato dal cliente anche mediante il suo deposito in giudizio, che è da considerarsi equipollente all’accettazione in forma scritta (Cass., Sez. II, 11 giugno 2025, n. 15631)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta una fattispecie avente a oggetto la domanda di pagamento dei compensi richiesti da due avvocati alla loro cliente in misura superiore a quanto indicato negli avvisi di parcella alla stessa inviati e da questa pagati.

Secondo gli avvocati ricorrenti, detti avvisi di parcella, nei quali i lori compensi erano stati indicati in misura pari ai minimi tariffari, non sarebbero stati idonei a configurare un accordo sulla quantificazione dei compensi loro dovuti, mancando della necessaria forma scritta ad substantiam, sicché essi avrebbero avuto diritto a richiedere il maggior compenso dovuto facendo applicazione dei parametri forensi.

La Corte, nel richiamare il consolidato orientamento secondo cui l’accordo di determinazione dei compensi deve rivestire forma scritta a pena di nullità e nel ricordare che tale forma si può configurare o mediante la sottoscrizione di un documento sottoscritto da entrambe le parti o mediante la formulazione di una proposta scritta seguita dall’accettazione nella medesima forma (senza che siano ammissibili mezzi probatori diversi quali le presunzioni semplici o la prova per testi), precisa che il progetto di notula inviato dal professionista al cliente ha pacificamente natura di proposta contrattuale (come già affermato anche in precedenti pronunce), aggiungendo – e qui sta il carattere innovativo della pronuncia in esame – che la produzione in giudizio da parte del cliente della proposta di parcella ricevuta dall’avvocato costituisce equipollente della mancata sottoscrizione da parte dello stesso cliente e quindi “perfeziona ex nunc il contratto in essa contenuto”, secondo i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta.

La pattuizione del compenso in forma scritta trova pertanto un equipollente, secondo la Corte di Cassazione, nella produzione in giudizio da parte del cliente dell’avviso di parcella (o progetto di notula) redatto per scritto dal professionista, con esclusione dunque dell’applicazione dei parametri forensi.

In sostanza, l’invio del progetto di notula scritto da parte del professionista costituisce proposta contrattuale, che il cliente può accettare anche mediante il suo deposito nel successivo giudizio nel quale sia convenuto per il pagamento della maggiore somma pretesa dal medesimo professionista.

     A cura di Giovanni Taddei Elmi