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giurisprudenza

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un. Pen., 23 febbraio 2018, n. 8914)

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando) viene sottoposto alle Sezioni Unite Penali della Corte di Legittimità il quesito in merito all’operatività dell’esclusione della facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione – introdotta dalla riforma di cui sopra – con riferimento all’analogo ricorso disciplinato dall’art. 311 c.p.p. in ambito cautelare. Le Sezioni Unite intervengo dunque a dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare precisando che, a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 103/2017, l’imputato mantiene la titolarità del diritto di ricorrere in cassazione in via del tutto autonoma rispetto al proprio difensore, che tuttavia diviene l’unico soggetto legittimato a proporre l’atto di impugnazione. Quella dell’imputato diviene una mera legittimazione soggettiva all’impugnazione in questione, concretamente proponibile solo dal difensore iscritto nell’apposito albo speciale, anche in ambito cautelare. Viene dunque affermato il principio di diritto in forza del quale “il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione”.

 

A cura di Elena Borsotti