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giurisprudenza

Il ricorso per Cassazione è improcedibile se la copia del provvedimento impugnato è priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria (Cass., Sez. III, Ord. 30 agosto 2023, n. 25472)

Con la decisione in esame la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul rispetto dei requisiti di qui all’art. 369 c.p.c. e, in particolare, sulla forma della copia del provvedimento impugnato da depositare.

Come noto, l’art. 369 c.p.c. impone, a pena di improcedibilità del ricorso, che il difensore depositi la copia autentica della decisione impugnata (eventualmente munita di relazione di notificazione, se questa è avvenuta).

La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che, in ogni caso, la decisione depositata deve riportare al suo interno data di pubblicazione e numero identificativo, come apposti dalla Cancelleria di provenienza.

Più in particolare, si legge nell’ordinanza in commento: “per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema”.

La ragione di ciò è da rinvenire nella esigenza della Corte di “verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato”.

A cura di Giulio Carano