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giurisprudenza

Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’ udienza di costituzione (Cass., Sez. Un. Pen., 16 marzo 2018, n. 12213)

A fronte dei plurimi indirizzi giurisprudenziali, viene sottoposta alle Sezioni Unite Penali la questione relativa alla legittimità a costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale. Vengono dunque esaminati i diversi orientamenti giurisprudenziali, il primo dei quali esclude che la legitimatio ad processum (ex art. 100 c.p.p.) conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore per la costituzione di parte civile in udienza. Diametralmente opposta la conclusione di un secondo indirizzo, che afferma la legittima possibilità per il difensore di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’atto di costituzione, ritenendo che ciò che verrebbe in gioco non sarebbe tanto la spendita del potere di costituzione di parte civile da parte del sostituto, quanto piuttosto quello del mero deposito dell’atto di costituzione. Infine, un terzo indirizzo, di carattere intermedio, esclude la possibilità del sostituto processuale del difensore-procuratore speciale nominato dalla persona offesa di costituirsi parte civile, a meno che tale potere non sia espressamente previsto nella procura speciale conferita. Nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite precisano che affinchè il potere di sostituzione sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura rilasciata ex artt. 76 e 122 c.p.p. (legitimatio ad causam), che devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, ovvero che la persona offesa sia presente all’udienza, da considerare come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile.

A cura di Elena Borsotti