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giurisprudenza

È nulla la costituzione di parte civile se il sostituto procuratore non è espressamente legittimato (Cass., Sez. VI Pen., 19 gennaio 2015, n. 2329)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a ribadire un importante principio di diritto relativo alla costituzione di parte civile effettuata a mezzo del sostituto processuale, nominato ex art. 102 c.p.p.. In particolare, viene affermato che il sostituto è legittimato alla difesa tecnica della parte processuale ma non anche alla sua costituzione in giudizio, a meno che la procura effettuata al difensore non lo preveda espressamente. La pronuncia trae origine dal ricorso dell’imputato, avverso entrambe le sentenze di primo e secondo grado, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza delle norme processuali, in relazione all’omessa esclusione della parte civile. Viene dunque posta la questione di diritto inerente l’impugnabilità dell’ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di esclusione della parte civile e fondata sulle concrete modalità con cui la stessa costituzione è intervenuta in giudizio. In particolare, il ricorrente lamenta che la persona offesa si era costituita in primo grado con modalità illegittime, perché in concreto l’atto di costituzione e la necessaria procura speciale erano stati depositati in udienza da un sostituto processuale senza neppure che la persona offesa fosse presente all’udienza stessa. Chiamati a pronunciarsi sul punto, i giudici di legittimità richiamano innanzitutto la sentenza delle S.U. n.12 del 1999, in cui veniva chiarito che “(..) l’ordinanza (..) di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione – della parte civile – è impugnabile da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza”. Viene quindi sottolineato il permanente interesse di quest’ultimo a contrastare decisioni in ipotesi erronee che hanno una immediata incidenza sul capo della decisione afferente le questioni civili pertinenti al fatto di reato per cui si procede. Pertanto, riconoscendo la fondatezza e l’ammissibilità del motivo inerente l’esclusione della parte civile, in quanto attinente a questione di diritto seppur in contesto di fatto, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente alle statuizioni civili, che vengono eliminate.
a cura di Elena Borsotti