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giurisprudenza

Il TAR Lazio torna sul caso “Amica Card”: è lecito l’utilizzo di piattaforme pubblicitarie informatiche da parte degli avvocati, ma sono vietate pratiche di accaparramento della clientela a mezzo di procacciatori di affari (TAR Lazio, Sez. I, 11 novembre 2016, n. 11169)

Il TAR del Lazio torna ad occuparsi della questione “Amica Card” accogliendo il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 25487 del 27 maggio 2015.

Secondo il Giudice amministrativo, infatti, e contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, il Consiglio Nazionale Forense con la delibera di interpretazione autentica del 23 ottobre 2015 ha ottemperato al precedente provvedimento n. 25145 del 22 ottobre 2014 con cui la medesima Autorità Antitrust gli aveva ordinato di revocare e/o rimuovere dal proprio sito internet il parere n. 48 dell’11 luglio 2012; parere, questo, con cui il C.N.F. aveva censurato l’utilizzo da parte degli avvocati del circuito “Amica Card” (ossia di una piattaforma elettronica tramite la quale è possibile offrire prestazioni professionali scontate).

Come rilevato dal TAR del Lazio, infatti, con la delibera di interpretazione autentica del 23 ottobre 2015 il C.N.F. ha rimosso i profili anticoncorrenziali del proprio precedente parere del 2012 precisando che è lecito, dal punto di vista deontologico, avvalersi di qualsiasi mezzo pubblicitario e quindi anche di una piattaforma elettronica, mentre rimane vietato, ai sensi dell’art. 37 del Codice deontologico, l’utilizzo di tali strumenti quando ciò configuri una pratica di accaparramento della clientela a mezzo di procacciatori di affari.

Il divieto di corrispondere provvigioni a terzi procacciatori di affari e di clienti rimane infatti una regola deontologica fondamentale, a prescindere dal mezzo pubblicitario utilizzato.

A cura di Giovanni Taddei Elmi