Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il termine concesso dal giudice per la notificazione dell’atto introduttivo è perentorio, pertanto, non può essere concesso un nuovo termine per il compimento della medesima attività (Cass., Sez. II, Ord., 01 ottobre 2019, n. 24474)

Con la sentenza in esame la corte si occupa della natura perentoria dei termini concessi dal giudice per il rinnovo della notificazione con conseguente impossibilità di concessione di un nuovo termine per il compimento della medesima attività.

Nel caso di specie, in un procedimento per irragionevole durata del processo, il ricorrente ha chiesto al collegio la concessione di un termine per il rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo, del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e del verbale di udienza al Ministero di Giustizia. La notificazione eseguita all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato competente, tuttavia, è risultata essere stata eseguita ad un indirizzo non aggiornato, cosicché il ricorrente ha richiesto la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione all’indirizzo PEC aggiornato. Eseguita la rinnovazione della notificazione, la convenuta resistente si è costituita eccependo l’estinzione del procedimento per omessa notificazione del ricorso nel termine perentorio stabilito dal giudice, pertanto, il collegio ha dichiarato estinto il processo ex art.307 comma 3 c.p.c.

La suprema corte ha confermato la correttezza della statuizione della Corte di Appello attesa la natura perentoria del termine concesso dal giudice per la notificazione dell’atto introduttivo e, quindi, ai sensi dell’art.153 c.p.c. l’impossibilità di concedere un nuovo termine. La corte, peraltro, ha altresì evidenziato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere un nuovo termine per una nuova notificazione nell’ipotesi in cui avesse allegato che la notificazione in violazione del termine concesso non era allo stesso imputabile.

A cura di Fabio Marongiu