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giurisprudenza

Il termine per introdurre la mediazione delegata dal Giudice è perentorio e la sua violazione comporta l’improcedibilità del relativo giudizio (Tribunale di Firenze, Sezione III, Sentenza, 9 giugno 2015, Dott. Ghelardini)

Nell’ipotesi in cui le parti non abbiano tempestivamente adempiuto all’ordine del Giudice che, in corso di causa, abbia concesso termine di 15 giorni, ex art. 5, II comma, D. Lgs. 28/2010, per la presentazione della domanda di mediazione (cd. ipotesi di mediazione delegata), il relativo giudizio dovrà essere dichiarato improcedibile.

Tale termine, infatti, deve essere considerato perentorio in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.

In materia di mediazione, si legge nella pronuncia in esame, la implicita natura perentoria del termine di cui all’art. 5, II comma, D. Lgs. 28/2010 si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, ossia l’improcedibilità della domanda giudiziale.

In conclusione, “la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso”.

A cura di Giulio Carano