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giurisprudenza

Il valore della causa viene determinato dal valore della domanda (Cass., Sez. II, 30 giugno 2021, n. 18559)

Al termine di un procedimento di opposizione allo stato passivo, introdotto per un importo di circa 280.000 Euro, il credito veniva ammesso per la somma di circa 40.000 Euro; il difensore del Fallimento chiedeva a compenso dell’attività svolta un importo parametrato al valore della domanda formulata ma il Tribunale riconosceva un importo sensibilmente inferiore, sostenendo, a seguito del reclamo presentato dal professionista, che l’importo  da prendere in considerazione per il calcolo dei compensi dovesse essere non quello oggetto della domanda ma quello risultante dal provvedimento giudiziale, in quanto “valore effettivo della controversia risultato all’esito del giudizio manifestamente diverso da quello presunto”.

La Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunce conformi, ha accolto il ricorso straordinario presentato dal professionista, ribadendo che il valore della causa per la liquidazione dei compensi è determinato dal valore della domanda (criterio del disputatum), essendo comunque possibile, da parte del giudice, il concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, previa indagine sull’attività difensiva apprestata dal legale e tenuto conto delle peculiarità del caso concreto – nella fattispecie dovevano essere decurtati dal valore della domanda circa 60.000 Euro, già oggetto di parziale ammissione al passivo del Fallimento.

A cura di Leonardo Cammunci

precedente: Conforme

Allegato:
18559-2021