Il Tribunale di Firenze, con decreto del 02/07/2015, ha respinto la richiesta di omologazione di un accordo raggiunto in sede di mediazione in quanto la omessa indicazione del titolo posto alla base delle pretese creditorie non consente al giudice di verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico e a norme imperative.
A seguito delle modifiche legislative introdotte con D. L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, il verbale di accordo rappresenta titolo esecutivo a condizione che le parti siano tutte assistite da un avvocato e che quest’ultimi attestino la conformità dell’accordo raggiunto all’ordine pubblico e a norme imperative.
Alla luce delle motivazioni del decreto in commento, dunque, è necessario che nei verbali di accordo sia espressamente indicato il titolo sottostante all’accordo raggiunto onde prevenire possibili opposizioni all’esecuzione.
A cura di Fabio Marongiu