Con la pronuncia in commento il CNF conferma la sanzione disciplinare dell’ avvertimento, inflitta dal COA locale, all’Avvocato che, poco prima dell’interruzione del rapporto fiduciario con la Cliente, informò la stessa che l’appello oggetto dell’incarico affidatogli fosse stato effettivamente depositato, quando, in realtà, tale deposito non era mai avvenuto.
Tanto precisato, la pronuncia merita di essere segnalata in quanto i precetti deontologici reputati violati dall’Avvocato sono stati non tanto l’art. 38 cod. deont. prev. (inadempimento del mandato), bensì gli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza, oggi art. 12 cod. deont. vig.) e 40 (obbligo di informazione, oggi art. 27 cod. deont. vig.); invero, gli organi di giudizio hanno dato decisivo rilievo alla circostanza che in fase istruttoria non fosse emersa la sussistenza di una rituale procura alle liti conferita all’avvocato, con ciò escludendo la violazione dell’incarico ricevuto da parte dell’Avvocato.
A cura di Alessandro Marchini