A fronte della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sospensione o annullamento dell’ordine di carcerazione per sopravvenuta carenza di interesse da parte del Giudice dell’esecuzione, veniva proposto ricorso per Cassazione ritenendo detto provvedimento pregiudizievole dell’interesse della parte, ammessa al gratuito patrocinio, alla liquidazione dei compensi del difensore. Chiamata dunque a pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’art. 106 del DPR 115/2002, in forza del quale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, la Prima Sezione Penale chiarisce innanzitutto che l’incidente di esecuzione promosso per l’annullamento o la sospensione dell’ordine di carcerazione non costituisce impugnazione, poiché trattasi di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile. Precisa inoltre che la norma sopra citata deve essere interpretata nel senso che la mancata liquidazione del compenso per le impugnazioni consegue esclusivamente alla proposizione di una impugnazione ab origine inammissibile e non ad una pronuncia di inammissibilità derivata da cause sopravvenute. Per tali ragioni, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
A cura di Elena Borsotti