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giurisprudenza

In caso di contrasto giurisprudenziale e in assenza di un orientamento dominante è onere della parte seguire l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo. (Cass. Sez. VI Pen., 26 marzo 2020, n. 10659)

La Corte di Cassazione affronta con la sentenza in commento il caso di un appello proposto nell’ambito di un giudizio abbreviato, ritenuto inammissibile perché tardivamente presentato dopo la scadenza del termine di quarantacinque giorni dal deposito della motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente, invece, nel caso di specie il termine dovrebbe farsi decorrere dalla data della notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 442, comma 3 c.p.c., disposizione non espressamente soppressa o modificata dalla legge del 28 aprile 2014 n. 67 (la quale ha abolito l’istituto della contumacia e soppresso la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace)

.La Corte di Cassazione, avendo effettivamente rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento che riteneva l’articolo 442 comma 3 c.p.c. implicitamente abrogato dalla l. 67/2014, e un altro secondo il quale, invece, la mancata abrogazione espressa comporterebbe la permanenza della notifica dell’estratto contumaciale in caso di giudizio abbreviato, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime hanno sostenuto l’orientamento più restrittivo, estendendo la nuova disciplina (e la non necessità di notifica dell’estratto contumaciale) anche al giudizio abbreviato.

Da ciò la Corte ha dedotto una serie di considerazioni estremamente interessanti e potenzialmente estendibili anche al processo civile: il principio elaborato dalla giurisprudenza civile, secondo il quale “il mutamento imprevedibile della precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo non può produrre effetti processuali pregiudizievoli per la parte che abbia compiuto l’atto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato”, è applicabile solo se quest’ultimo era “dominante” al momento del compimento dell’atto. In caso contrario, proprio al fine di evitare le possibili conseguenze pregiudizievoli – in questo caso la decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione – è onere della parte seguire e applicare l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo.

A cura di Leonardo Cammunci