Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

In caso di dichiarazioni false dell’imputato il gratuito patrocinio va revocato (Cass., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16516)

Il caso di specie trae origine dal respingimento della domanda di liquidazione dei compensi professionali richiesti da un avvocato per lo svolgimento dell’attività difensiva svolta a favore di un imputato ammesso, inizialmente, al gratuito patrocinio.
All’esito del procedimento penale il tribunale provvedeva però a revocare l’ammissione al beneficio contestando la sussistenza dei criteri previsti ex lege dal D.P.R. n. 115 del 2002. Respinto il reclamo, l’avvocato proponeva ricorso per Cassazione.
I giudici di legittimità, nella sentenza in oggetto, hanno preliminarmente ribadito come ricada sempre sulla parte interessata al beneficio: “fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 eventualmente producendo – come previsto dal comma 3 medesimo art. – la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato, , ai fini della dimostrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda come specificate nel D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92”.
In particolare nel caso di specie l’imputato non aveva mai prodotto la dichiarazione dei redditi cui pure aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione proposta al GIP, e aveva rilasciato, tramite il suo difensore, indicazioni che si erano poi rivelate non veritiere.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione rigettava il ricorso essendo la revoca dipesa per fatto imputabile al richiedente e condizionata dall’insussistenza delle condizioni necessarie previste ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.

 

A cura di Brando Mazzolai