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giurisprudenza

In caso di giudizio a trattazione scritta, il legittimo impedimento non rileva se non preceduto da tempestiva richiesta di trattazione orale (Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 ottobre 2022, n. 38549)

Il giudizio in esame è giunto al vaglio della Corte di Cassazione sulla base di n. 5 motivi di ricorso, di cui soltanto il primo interessa ai fini del presente commento.

Infatti, tra gli altri, il ricorrente lamentava che la CdA territoriale non avrebbe disposto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, tempestivamente comunicato, del difensore e dell’imputato, entrambi affetti da Covid-19.

La Corte, tuttavia, ha giudicato il motivo in esame manifestamente infondato.

Spiega all’uopo la Corte che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento addotto dal difensore e dall’imputato con istanza nella specie non rileva, in quanto il giudizio di appello si è svolto nelle forme del procedimento a trattazione scritta e, nel caso di specie, non era stata formulata la richiesta di discussione orale ai sensi del D.L. n. 149 del 2020 , art. 23.

La Corte di Cassazione ricorda quindi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, applicabile anche ai giudizi di merito, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420 ter c.p.p., in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato o del difensore, non essendo prevista nel modello procedimentale del giudizio a trattazione scritta la loro comparizione personale (ex plurimis: Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C. , Rv. 283415 – 01; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 (dep. 13/01/2022), C., Rv. 282400 – 01).

 

A cura di Devis Baldi