Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

In caso di lesione di diritto del terzo derivante da azioni intercorse fra terze parti, colui che si assume leso, ha azioni alternative e non cumulative a difesa del proprio diritto (Cass., Sez. III, 1 dicembre 2021, n. 37847)

Con la sent. N. 37847 del 01.12.2021 la terza sezione della Corte di Cassazione Civile ha sancito il principio per cui colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze parti dispone di tutele diverse e non cumulative fra di loro, a seconda del nocumento che si assume ricevuto. Più precisamente:

a) deve proporre l’opposizione di terzo ex art. 404c.p.c., se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione; difatti, è precipuo scopo dell’esecuzione in forma specifica l’adeguamento della situazione di fatto a quella giuridica, consacrata nel titolo, mediante l’immissione dell’avente diritto nel possesso del bene, sicchè, per un verso, l’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d’immobile spiega efficacia nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita (e non solo del destinatario della relativa statuizione) e, per altro verso, la statuizione contenuta nel titolo esecutivo non può essere validamente contrastata opponendo al procedente, col mezzo ex art. 619 c.p.c., la titolarità d’un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata;

  1. b) deve proporre l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., se non contesta la legittimità del titolo, ma sostiene, quale terzo, che esso sia stato erroneamente attuato e, cioè, che l’esecuzione sia esorbitante rispetto al contenuto dello stesso, finendo così con l’investire un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l’oggetto e con l’incidere la posizione di un soggetto formalmente terzo;
  2. c) deve proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c., se, pur non contestando la legittimità del titolo, nè l’erroneità dell’esecuzione, deduce che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria.

In altre parole, mentre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., è un mezzo d’impugnazione straordinario tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri e di per sè inidonea a pregiudicare il terzo (stante la limitata portata del giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c.), l’opposizione all’esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti l’esecuzione e non già contro quelli inerenti al titolo: ne consegue che l’opponente non può servirsi dell’opposizione esecutiva per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti, essa si trasformerebbe in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell’onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacchè, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d’impugnazione.

La lesione che derivi direttamente dalla pronuncia giurisdizionale che ha accertato una situazione giuridica soggettiva asseritamente incompatibile con quella vantata dal terzo non può essere dedotta con l’opposizione esecutiva, bensì mediante l’impugnazione del provvedimento con l’opposizione di terzo ex art. 404c.p.c., comma 1 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414-01).”

A cura di Raffaella Bianconi