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giurisprudenza

In caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa Forense, nel termine fissato dall’art. 20, L. n. 576 del 1980, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2015, n. 7621)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna sul tema dei requisiti utili al calcolo della pensione degli avvocati, riaffermando due importanti principi di diritto.
In particolare la questione è costituita dal diritto della Cassa di escludere dal computo degli anni di contribuzione quelli per i quali vi era stato un versamento solo parziale di contributi, non più ricevibili in quanto prescritti.
In primis la Corte di Cassazione esclude che la Cassa Forense possa in ogni tempo incidere sul rapporto previdenziale ed afferma che il potere di rettifica alla stessa attribuito debba essere esercitato nei termini di cui all'art. 20 della L. n. 576/1980 e dunque possa riguardare esclusivamente periodi che non eccedano il decennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.
La Suprema Corte di Cassazione aggiunge poi che in ogni caso non possono essere scomputati dal calcolo degli anni di contribuzione quegli anni in cui la contribuzione non sia stata integrale, posto che non vi è alcuna norma che sanzioni con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa il parziale pagamento dei contributi, ma che al contrario in tal caso prevede soltanto il pagamento di somme aggiuntive.
Nel caso di specie l'Avvocato proponeva domanda di pensione nel 2003 e la Cassa Forense escludeva dal calcolo della pensione gli anni di contribuzione ed i relativi redditi professionali dichiarati negli anni 1966-1969 e 1971- 1974 a causa di una parziale omissione contributiva.
In base ai suddetti principi la Corte di Cassazione cassava la decisione con rinvio.
 
A cura di Silvia Ventura