Qualora tra gli iscritti più votati ed eletti in un consiglio di un ordine professionale, vi sia un professionista non eleggibile e/o incandidabile, perché l’elezione dello stesso è invalida sin dall’origine, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti. Non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta incapacità ad essere consiglieri per morte, dimissioni, o decadenza dalla carica.
A cura di Raffaella Bianconi