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giurisprudenza

In caso di pluralità delle parti in causa – in ipotesi di litisconsorzio facoltativo – l’evento interruttivo del processo relativo ad una di esse ha portata limitata a quest’ultima e non si estende all’intera vicenda processuale (Cass., Sez. III, Ord., 13 dicembre 2018, n. 32228)

Nel corso di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente chiamava in causa in garanzia alcuni soggetti, tra i quali una società che, contumace, veniva dichiarata fallita nel corso del procedimento. La parte opposta rappresentava, in sede di memoria istruttoria (nel maggio del 2011), il fallimento del terzo chiamato e il Tribunale (nel dicembre 2011) dichiarava interrotto il processo, che veniva riassunto con istanza depositata dopo circa 60 giorni. La parte opposta eccepiva la tardività della riassunzione, sostenendo che i termini per la riassunzione decorressero dalla conoscenza “legale” dell’evento interruttivo, ovvero dalla documentazione in giudizio del fallimento. Il Tribunale dichiarava perciò estinto il processo.

Mentre la Corte d’Appello ha confermato la posizione del Tribunale, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sostenendo che, in presenza di cause connesse e scindibili, l’evento interruttivo relativo a una soltanto delle parti opera solo in riferimento alla parte colpita, comportando una interruzione parziale e non totale del procedimento, avendo il Giudice la facoltà e non l’obbligo di separare le cause. Avendo l’interruzione riguardato solo il rapporto relativo alla parte colpita dall’evento interruttivo, l’ordinanza di interruzione totale era stata emessa in carenza dei presupposti, configurandosi una situazione analoga a quella della mancata fissazione dell’udienza successiva ex art. 289 c.p.c.: il ricorrente, dunque, non aveva alcun onere di riassunzione nei confronti delle altre parti e l’istanza di riassunzione poteva configurarsi come istanza, depositata tempestivamente, di continuazione dell’attività processuale ex art. 289 c.p.c.

A cura di Leonardo Cammunci