Nel caso in esame, l’avvocato, che aveva difeso il fratello in numerosi giudizi civili poi chiusi per abbandono e/o definizione concordata, agiva per ottenere il pagamento dei propri compensi anche nei confronti della controparte, invocando la solidarietà prevista dall’art. 68 r.D.L. n. 1578/1933. La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini di tale norma, la solidarietà passiva delle parti per gli onorari del difensore non richiede espressamente una transazione in senso tecnico, ma ricorre anche quando il giudizio sia definito mediante accordi che sottraggono al giudice la pronuncia sulle spese, come l’abbandono della causa o la rinuncia agli atti ritualmente accettata. Ne consegue che il professionista può agire verso tutte le parti che abbiano concorso alla definizione del processo, salvo una specifica rinuncia alla solidarietà.
A cura di Simone Pesucci