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giurisprudenza

In materia di mediazione la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. 28/10 non è soddisfatta qualora la parte attrice in mediazione sia sostituita dal proprio legale, ancorché munito di procura notarile (Tribunale di Vasto, 17 dicembre 2018)

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Vasto precisa che la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/10 non si avvera allorché l’istante decida di non partecipare personalmente alla mediazione e sia rappresentato dal proprio legale munito di procura speciale notarile. Ciò perché la parte che viene rappresentata deve provare un impedimento ostativo assoluto e non temporaneo alla partecipazione al procedimento ed inoltre deve nominare un delegato dotato di potere decisionale vincolante per la parte rappresentata. Tale delegato non può essere l’avvocato che rappresenta in giudizio la parte, in quanto, l’avvocato, nella procedura di mediazione, avrebbe funzione di mera assistenza e non di rappresentanza e la sua nomina a delegato, in assenza di un fiduciario, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le ragioni sottese alla controversia.

A cura di Raffaella Bianconi