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giurisprudenza

In presenza di una comunicazione di cancelleria trasmessa a mezzo telefax, l’attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, ad eccezione del caso in cui il destinatario fornisca la prova del mancato o incompleto ricevimento della stessa (Cass., Sez. I, Ord., 10 dicembre 2018, n. 31894)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte afferma chiaramente di voler dare continuità ad un precedente principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale l’attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta. Nel caso di specie in particolare veniva contestato che in calce al provvedimento impugnato era possibile rinvenire una mera annotazione manoscritta, senza alcun timbro della cancelleria, senza che fosse possibile riferirla ad un soggetto qualificato, senza indicazione dell’utenza fax interessata, senza indicazione dell’oggetto della trasmissione e senza report dell’avvenuta ricezione. Tuttavia, accertata la presenza in atti del rapporto di trasmissione del fax e della sottoscrizione della relativa annotazione in calce da parte del funzionario di cancelleria, i Giudici di Legittimità sottolineano il fatto che il ricorrente si sia limitato a negare il ricevimento della comunicazione in questione, senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a fondare il proprio assunto, contrario alle richiamate evidenze documentali. Da ciò viene ritenuto che il destinatario del telefax avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento comunicato a mezzo telefax e per gli effetti viene rigettato il ricorso con condanna alle spese.

 

 

A cura di Elena Borsotti