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giurisprudenza

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti i redditi del convivente, almeno fino a quando perduri la convivenza, anche nel caso in cui il rapporto di coppia sia apertamente conflittuale (Cass., Sez. IV Pen., 19 marzo 2015, n. 11629)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, richiamando altresì una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 382 del 25 luglio 1995), torna a ribadire la rilevanza della convivenza nella verifica dei redditi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la stessa comporta una peculiare organizzazione economica della famiglia, che di per sé giustifica il convincimento di una inevitabile contribuzione e collaborazione nel far fronte alle spese di casa e di comune sostentamento. Peraltro, quanto alla dedotta situazione di conflitto con la convivente, i Giudici di legittimità ne evidenziano il carattere assolutamente generico (neppure riferibile al procedimento per il quale era richiesta l’ammissione al beneficio in questione), tale da renderla inidonea ad escludere la ricorrenza della condizione cui la norma correla la necessità del computo dei redditi del convivente nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell’ammissione al beneficio. “Tale situazione”, precisa la Corte, “potrebbe assumere rilievo solo se e in quanto porti ad una effettiva cessazione del rapporto di convivenza”, tuttavia non risultante nel caso di specie. Ritenuta dunque la rilevanza del reddito della convivente del ricorrente, la Corte rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 
A cura di Elena Borsotti