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giurisprudenza

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato, anche in presenza di una contestazione generica, permane in capo al professionista l’onere probatorio inerente all’an e al quantum della sua pretesa (Cass., Sez. VI, Ord., 6 maggio 2019, n. 11790)

Pronunciandosi sull’impugnazione di una sentenza che aveva rigettato un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato relativamente agli onorari dovuti da un cliente, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello sostenendo che l’opposizione era fondata sulla mera contestazione generica del compenso richiesto, senza assolvere all’onere di indicare su quali aspetti del credito erano state formulate le critiche attinenti all’an e al quantum.

L’opponente ricorreva in cassazione sostenendo che la Corte d’Appello aveva illegittimamente invertito l’onere probatorio gravante sul professionista opposto, attore sostanziale nel giudizio di opposizione. Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione, richiamando un proprio costante orientamento, ha ribadito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato, è sufficiente la contestazione anche generica dell’an e del quantum, permanendo l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.

A cura di Leonardo Cammunci