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giurisprudenza

In tema di principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 525, comma 2 c.p.p., la VI sezione penale della Suprema Corte rimette alle Sezione Unite una duplice questione relativa al mutamento del giudice a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento. In particolare le due questioni attengono all’ambito operativo del principio anzidetto ed ai poteri delle parti in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, rispetto a quelle precedentemente acquisite (Cass., Sez. VI Pen., Ord., 22 gennaio 2019, n. 2977)

Con il provvedimento oggetto del presente commento, la VI Sez. Penale rimette alle Sezioni Unite della Suprema Corte una duplice questione relativa all’applicazione del principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 525, comma 2 c.p.p..

La prima delle due questioni attiene all’ambito di applicazione del principio anzidetto. In particolare viene dato conto dei diversi filoni interpretativi formatisi a riguardo. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il principio in questione mira ad assicurare l’identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto all’acquisizione della prova, richiedendo dunque che a decidere sia lo stesso giudice che ha curato l’istruttoria dibattimentale. Secondo un diverso orientamento il principio di immutabilità riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, con la conseguenza che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di prove deve essere lo stesso chiamato a deliberare la sentenza. A fronte di tale difforme interpretazione delle sezioni semplici, viene rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se il principio di immutabilità del giudice (..) riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento (..) oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative”.

Quanto poi ai poteri riconosciuti alle parti le Sezioni Unite vengono espressamente interrogate “se (..) in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorra verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati”.

A cura di Elena Borsotti