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giurisprudenza

Inammissibile il ricorso (non notificato) per la correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui la Cassazione liquida le spese e le distrae a favore del legale, ma non si pronuncia sul contributo unificato (Cass., Sez. VI, Ord., 10 febbraio 2016, n. 2691)

La fattispecie in esame trae origine da un’istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui è stato deciso un giudizio per regolamento di competenza. Il ricorso per correzione dell’errore materiale è stato proposto, in proprio, dai due difensori della parte del giudizio a quo.

Con il suddetto ricorso, i ricorrenti si lamentano dell’ordinanza impugnata ove ha riconosciuto alla parte le spese giudiziali in via forfettaria, poi distratte a favore dei difensori ricorrenti, senza espressamente indicare come dovute le spese relative al contributo unificato.

Con la sentenza n. 2691/2016, la corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente inammissibile, in primo luogo, perché non notificato ad alcuna delle parti del giudizio a quo.

Infatti, “concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (…) requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile”.

Tuttavia la Corte di Cassazione individua un ulteriore profilo che riflette la infondatezza del ricorso in parola e lo fa ribadendo un principio già più volte affermato in sede di legittimità: “il contributo unificato atti giudiziali costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicchè, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”.

A cura di Giulio Carano