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giurisprudenza

Incarico professionale non conferito con atto scritto; opera l’istituto della prescrizione presuntiva (Cass., Sez. II, 4 giugno 2024, n. 15566)

La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, afferma il principio di diritto secondo il quale il giudice di merito non deve accertare la natura del rapporto professionale intercorso tra il professionista ed il cliente ai fini dell’applicabilità dell’istituto della prescrizione breve di cui all’art.2956 c.c. Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, inquadrato il rapporto sorto tra le parti nell’ambito di una prestazione professionale di opera intellettuale, trova applicazione l’art. 2956 c.c., norma che individua delle ipotesi tassative in quanto eccezione alla regola generale sulla prescrizione. Ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, dunque, non rileva la natura continuativa e complessa dell’opera prestata ovvero se l’adempimento dell’obbligazione, il pagamento, debba avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza in considerazione dell’oggetto dell’incarico e dell’entità del compenso. L’unico accertamento che il giudice è chiamato a svolgere è l’esistenza di un accordo scritto tra le parti, circostanza questa che escluderebbe l’applicazione della prescrizione breve.

Il caso di specie affrontato dalla Corte non riguardava il compenso professionale di un avvocato; ad ogni modo, il principio enunciato è applicabile a tutti i professionisti che hanno prestato un’opera intellettuale. Il giudice di merito aveva escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva breve sull’assunto della complessità e continuità dell’incarico nonché dell’entità dell’importo dovuto per il quale non era ipotizzabile un pagamento non tracciabile e senza rilascio di quietanza.

A cura di Fabio Marongiu