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giurisprudenza

Incombe sul professionista, che esercita fuori distretto, l’onere di eleggere il domicilio nel capoluogo dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la Cancelleria (Cass., Sez. I, 17 Aprile 2015, n. 7926)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito i principi fondamentali in ordine alla notifica della sentenza al procuratore costituito in giudizio, riconoscendo, in primis, l’equivalenza – ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare – con la notifica alla parte presso il procuratore costituito, anche se eseguita nel luogo ove quest’ultimo deve considerarsi elettivamente domiciliato.
Inoltre, se l’avvocato esercita extra districtum – cioè se il processo si svolge fuori dal circondario del Tribunale cui è stato assegnato – il luogo dove di fatto si trova il suo studio – anche se, come nella specie, in un circondario diverso da quello di appartenenza e rientrante nel circondario del Tribunale procedente – non ha rilevanza, poiché incombe sul professionista, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, l’onere di eleggere il domicilio nel capoluogo del circondario dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la cancelleria.
L’impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto – per effetto della quale è consentita la notifica presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 cit – si verifica in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario nel luogo indicato.
Ne consegue, pertanto, la ritualità della notifica della sentenza al difensore dell’appellante presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 82 cit nel caso di specie, in cui l’avvocato aveva cessato automaticamente dalla funzione di mero domiciliatario – e come tale era irreperibile all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio – a seguito della cancellazione dall’albo professionale per pensionamento.
 

A cura di Guendalina Guttadauro