Nel sanzionare i comportamenti dei magistrati la nozione di “grave scorrettezza” cui fa riferimento la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), deve intendersi in senso “elastico” in relazione al comune sentire. Cosicché deve ritenersi che il dovere di correttezza gravante sul magistrato risulti violato dall’inosservanza di “quelle regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale, etc.) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell’ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime” (così SSUU n. 31058/19).
A cura di Raffaella Bianconi