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giurisprudenza

Intervenuta la transazione tra le parti il Giudice può solo decidere sulla soccombenza virtuale (Cass., Sez. VI, Ord. 22 aprile 2020, n. 8034)

La Corte con la decisione in commento ha chiarito che una volta accertata l’intervenuta transazione tra le parti il Giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e può pronunciarsi solo sulle spese per il principio della soccombenza virtuale (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo non può decidere la causa nel merito.

Un condomino, ottenuta nei confronti del Condominio sentenza di intervenuta usucapione della servitù di passaggio (carraio e pedonale) su una zona di distacco di proprietà del Condominio medesimo, procedeva alla messa in esecuzione del provvedimento, intimando al convenuto di adempiere alle prescrizioni ivi stabilite.

Il Condominio proponeva opposizione affermando di avere già adempiuto al proprio obbligo.

Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione del Condominio ed il soccombente appellava la decisione.

In sede di appello le parti trovavano un accordo stragiudiziale sulla base delle soluzioni prospettate dal CTU.  Nonostante ciò, la Corte d’Appello decideva l’impugnazione nel merito per il solo fatto che il Condominio non aveva rinunciato alle sue conclusioni di merito, rigettando l’appello e condannando il condomino al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Il Condominio ricorreva quindi in Cassazione lamentando che il giudice del gravame anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto accordo tra le parti (di cui aveva pur dato atto nella motivazione della sentenza) si era ugualmente pronunciato sul merito della domanda, violando così l’art. 1965 cod. civ.

Ebbene, la Cassazione ha accolto il ricorso del Condominio rilevando che intervenuta la transazione della lite viene meno l’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.

Carenza, quest’ultima, che il giudice deve rilevare anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti (nel caso di specie dalle conclusioni nel merito rassegnate dal condominio). Quindi, una volta accertata la carenza di interesse il Giudice, al massimo, poteva provvedere in ordine alle spese se queste non fossero state parte dell’accordo transattivo ma certamente non poteva spingersi fino a decidere il merito della causa rigettando il gravame.

A cura di Corinna Cappelli