Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Invalidità della procura anteriore alla redazione del ricorso per cassazione. (Cass., sez. III, Ord. 4 aprile 2023 n. 9271)

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. co nferisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale.

Queto ha statuito la Suprema Corte con la recente pronuncia in commento con motivazione assai concisa.

In sostanza, la Corte di Cassazione ha rilevato che la data ed il luogo di rilascio della procura per il ricorso in cassazione -redatta su foglio separato e unito all’atto- risultava autenticata in data antecedente e luogo diverso rispetto a data e luogo di redazione dell’atto introduttivo.

Per tale ragione, a parere del giudice di legittimità, il difensore avrebbe valicato i limiti intrinseci del suo potere di autentica spingendosi ad autenticare non una procura in calce al ricorso bensì una procura a sé stante.

Pertanto, la procura viene ritenuta invalida  con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A cura di Corinna Cappelli