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giurisprudenza

Ipotesi di improcedibilità del ricorso per Cassazione in caso di attestazione di conformità all’originale priva di sottoscrizione autografa (Cass., Sez. V, Ord., 8 agosto 2022, n. 24451)

Nel caso di specie il ricorrente per cassazione aveva notificato tramite PEC il proprio ricorso; in sede deposito degli atti in Cassazione, tuttavia, ometteva di depositare la relazione di notifica, impedendo così alla Corte di poter verificare se l’indirizzo PEC del destinatario – rimasto intimato – era quello risultante dai pubblici registri e, quindi, accertare il corretto perfezionamento della notifica.
La Corte rilevava, inoltre, che l’attestazione di conformità del ricorso e della procura notificati a mezzo PEC e depositati in cartaceo era priva di sottoscrizione autografa. A questo proposito, la Cassazione, nel richiamare i propri precedenti orientamenti, ricorda le conseguenze processuali dovute alla mancata sottoscrizione autografa della copia cartacea attestata conforme del ricorso notificato, distinguendo due diverse ipotesi:

  • in caso di costituzione del controricorrente, il ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC e depositato in cartaceo senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa non è dichiarato l’improcedibile qualora il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia all’originale notificatogli;
  • nel caso in cui il controricorrente al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC rimanga solo intimato, la dichiarazione di improcedibilità può essere evitata soltanto laddove il ricorrente assolva l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica – dotata di tutte le formalità – sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

A cura di Sofia Lelmi