Nel caso di specie il ricorrente per cassazione aveva notificato tramite PEC il proprio ricorso; in sede deposito degli atti in Cassazione, tuttavia, ometteva di depositare la relazione di notifica, impedendo così alla Corte di poter verificare se l’indirizzo PEC del destinatario – rimasto intimato – era quello risultante dai pubblici registri e, quindi, accertare il corretto perfezionamento della notifica.
La Corte rilevava, inoltre, che l’attestazione di conformità del ricorso e della procura notificati a mezzo PEC e depositati in cartaceo era priva di sottoscrizione autografa. A questo proposito, la Cassazione, nel richiamare i propri precedenti orientamenti, ricorda le conseguenze processuali dovute alla mancata sottoscrizione autografa della copia cartacea attestata conforme del ricorso notificato, distinguendo due diverse ipotesi:
- in caso di costituzione del controricorrente, il ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC e depositato in cartaceo senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa non è dichiarato l’improcedibile qualora il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia all’originale notificatogli;
- nel caso in cui il controricorrente al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC rimanga solo intimato, la dichiarazione di improcedibilità può essere evitata soltanto laddove il ricorrente assolva l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica – dotata di tutte le formalità – sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
A cura di Sofia Lelmi