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giurisprudenza

L’eccezione di inadempimento/inesatto adempimento può essere proposta nei confronti dell’avvocato entro il termine triennale dalla sentenza che definisce la controversia, a prescindere dal fatto che la procura ad litem fosse stata revocata antecedentemente (Cass., Sez. II, 16 luglio 2018, n. 18858)

L’incarico conferito dal cliente al proprio avvocato si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale (art. 1703 c.c. e seguenti). Tale incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano più gradi di giudizio e siano state rilasciate procure a nuovi difensori. Infatti il contratto di patrocinio prescinde dal rilascio della procura ad litem il cui fine è soltanto consentire la rappresentanza processuale della parte. Di conseguenza la decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 2957 c.c., comma 2, per le competenze dovute agli avvocati va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio e non dal momento in cui sia stata rilasciata un’eventuale procura ad litem ad altro collega. Per gli effetti, l’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 c.c. opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, può essere proposta con termine di decorrenza, ai fini della prescrizione, entro il termine triennale dalla pubblicazione della sentenza definitiva che ha definito l’affare.

A cura di Raffaella Bianconi