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giurisprudenza

L’effettuazione della notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario extra districtum è qualificabile come mera irregolarità, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali ed è sanata con la mera ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2018, n. 17533)

A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione, la quale era notificata da un Ufficiale Giudiziario non appartenente al distretto del foro di competenza della causa. L’opposizione veniva accolta in contumacia della parte opposta, la quale proponeva appello, lamentando in primo luogo che la notifica, effettuata extra districtum, dovesse considerarsi affetta da nullità, non sanata dalla sua costituzione in giudizio. La Corte d’Appello, contrastando un risalente orientamento della Corte di Cassazione, rigettava l’appello sul punto e la parte proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha pronunciato sentenza a Sezioni Unite, rilevando l’importanza della questione, la pertinenza delle osservazioni della Corte d’Appello e l’opportunità di modificare l’orientamento pregresso. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza civile, fino all’indirizzo costante che qualificava la notifica extra districtum come nullità sanabile attraverso la costituzione in giudizio della parte destinataria, la Corte ha ritenuto maggiormente corretta la soluzione da tempo adottata dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare si è considerato che: a) non si può parlare di vera e propria “competenza territoriale degli Ufficiali Giudiziari” ma più propriamente di “limiti territoriali” di attività; b) non è prevista una ipotesi tassativa di nullità in materia; c) i principi del giusto processo impongono di salvaguardare il più possibile l’efficacia degli atti processuali; d) il “requisito territoriale” della notifica ha progressivamente perso valore a seguito della diffusione delle notifiche a mezzo posta, di quelle in proprio dagli avvocati e mediante mezzi elettronici. Tutto ciò conduce a configurare nel caso di specie una semplice irregolarità che nasce dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari e pertanto “non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo”, potendo rilevare solo ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo Ufficiale Giudiziario. Di conseguenza la stessa è sanabile con la mera ricezione dell’atto da parte del destinatario.

A cura di Leonardo Cammunci