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giurisprudenza

L’indicazione del nominativo del procuratore ad litem è elemento formale della notifica della sentenza impugnata solo le volte in cui vi sia incertezza circa tale dato poiché non conoscibile “aliunde” dalla stessa sentenza notificata (Cassazione, Sez. III – 3 febbraio 2020, n. 2396)

Nel giudizio di cui alla sentenza presentata, i ricorrenti, soccombenti in appello poiché tardivi nella proposizione dell’impugnazione nel termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., deducevano la violazione dell’art. 170 c.p.c., in quanto la notifica della sentenza di prime cure era stata effettuata nei loro confronti presso lo studio del domiciliatario, ma senza indicazione del nominativo del procuratore costituito, ciò che avrebbe determinato, a loro dire, la insanabile nullità della notifica.

Al riguardo, la Corte di Cassazione rileva, anzitutto, che la omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem non è elemento formale richiesto dalla legge a pena di nullità della notifica della sentenza impugnata e che tale indicazione appare necessaria, semmai, solo le volte in cui vi sia incertezza circa il nominativo del procuratore ad litem, in quanto non sia possibile evincere “aliunde” tale dato dalla stessa sentenza notificata.

Tanto premesso, la Corte rileva, nel caso di specie, che nella intestazione della sentenza notificata vi era l’inequivoca indicazione del nominativo del procuratore ad litem dei ricorrenti e, in più, che questi ultimi, in sede d’appello, si erano limitati a lamentare di non avere avuto personalmente contezza della avvenuta notifica della sentenza e nulla avevano dedotto, invece, in ordine ad eventuali dubbi od altre difficoltà che avrebbe incontrato il legale domiciliatario nella identificazione del procuratore ad litem che assisteva le parti.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’attività di partecipazione, nel che si risolve il procedimento notificatorio, aveva raggiunto comunque il suo scopo, portando a conoscenza del procuratore ad litem la sentenza di prime cure attraverso la notifica dell’atto presso il legale domiciliatario, dovendo ritenersi, pertanto, tale notifica pienamente idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c..

A cura di Alessandro Marchini