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giurisprudenza

L’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo posta elettronica certificata è inammissibile prima dell’entrata in vigore del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176 (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 1 aprile 2021, n. 12456)

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna proposta a mezzo posta elettronica certificata.

La Corte ha ribadito che l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, conseguentemente, trovano applicazione gli artt. 582 e 583 c.p.p. Secondo il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non rinvenendosi nel sistema processuale penale una norma specifica che consenta il deposito di atti penali in via telematica, non è possibile impugnare validamente un decreto penale di condanna a mezzo p.e.c.; e ciò anche se, per espressa previsione normativa, la posta elettronica certificata sia equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Corte, peraltro, esclude che tale forma di impugnazione sia stata ammessa e prevista dalla normativa emergenziale adottata con l’emergenza sanitaria da COVID – 19; ed infatti, il D.L. 17/03/2020 n. 18 (convertito nella L. 24/04/2020 n. 27) ha interessato, sotto questo punto di vista, i soli ricorsi in materia civile.

La successiva normativa emergenziale, rappresentata dal D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176, con la quale è stato disciplinato il deposito degli atti penali in via telematica, non era tuttavia applicabile nel caso di specie in quanto non era ancora entrata in vigore.

A cura di Fabio Marongiu