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giurisprudenza

L’ Avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia essere assistita da altro Collega (C.N.F., Sent., 25 maggio 2018, n. 60)

Il Consiglio Nazionale Forense è stato chiamato a pronunciarsi sulla seguente vicenda:

un Avvocato, recatosi a casa del proprio assistito, gli aveva fatto sottoscrivere unitamente alla di lui moglie, un accordo volto alla definizione del giudizio di separazione pendente tra i due coniugi. Tutto ciò sebbene l’Avvocato fosse a conoscenza che la moglie fosse già assistita da altro Collega, il quale non era stato informato dell’incontro fissato per la sottoscrizione del predetto accordo.

Il COA territoriale riconosceva la responsabilità del proprio iscritto; la decisione veniva tuttavia impugnata e portata al vaglio dei giudici disciplinari di secondo grado.

Orbene, il Consiglio Nazionale Forense ricorda anzitutto che la responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense prescinde dall’elemento del dolo e della colpa, richiedendo soltanto la suitas della condotta, intesa come possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di poterlo dominare fino, se necessario, ad escluderlo.

Ciò premesso, nel caso di specie, ad avviso del Consiglio, nessuna giustificazione può darsi alla condotta dell’Avvocato: invero, ai sensi dell’art. 41 Cod. Deont. costituisce divieto deontologico prendere contatti diretti con la controparte che si sa essere già assistita da altro Collega Avvocato senza che quest’ultimo sia stato avvertito e vi abbia prestato consenso. Tale divieto, precisa il C.N.F., sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire successivamente il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

Viene pertanto confermata la sanzione inflitta nel giudizio disciplinare di primo grado.

A cura di Devis Baldi