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giurisprudenza

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia retroattiva, pertanto, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda (Cass., Sez. VI, Ord., 9 febbraio 2021, n. 3050)

L’ordinanza in esame, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, afferma il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 115/02, l’ammissione ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non, invece, dal momento in cui è stata adottata la relativa delibera di ammissione.

Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento penale, il difensore d’ufficio, nominato all’udienza in sostituzione del difensore di fiducia assente, ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività prestata in detta udienza; il tribunale adito, tuttavia, ha respinto detta richiesta di liquidazione sull’assunto che, a tale data, non era ancora stata deliberata l’ammissione dell’imputato all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno accolto il ricorso proposto dall’avvocato evidenziando che, alla data dell’udienza in cui è stata svolta la prestazione professionale, l’imputato aveva già depositato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; far risalire gli effetti dell’ammissione al beneficio in esame alla data di delibera significherebbe, infatti, pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante sul quale non possono ricadere i ritardi dell’organo individuato dall’ordinamento per la relativa deliberazione.

A cura di Fabio Marongiu