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giurisprudenza

L’assistenza legale viene concessa al collaboratore di giustizia solo in ipotesi di effettiva collaborazione (Cass., Sez. II, Ord., 29 novembre 2019, n. 31310)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, nel confermare il proprio orientamento in materia di assistenza legale dei collaboratori di giustizia, propone una disamina normativa che aiuta a distinguere detto istituto da quello del patrocinio a spese dello Stato.

Invero, ai sensi del vigente art. 115 del D.P.R. n. 115/2002 “l’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84”. Tuttavia, poiché l’assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all’attività di collaborazione, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è quello per cui lo Stato si fa carico di assistere economicamente il collaboratore di giustizia solamente a fronte di una effettiva attività di collaborazione. Resta comunque fermo l’accesso dell’imputato non ammesso a tale specifico istituto, ricorrendone i presupposti, al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e l’irrinunciabile diretto alla difesa d’ufficio.

Nel caso di specie l’imputato, collaboratore di giustizia, non aveva reso dichiarazioni collaborative nell’ambito del procedimento penale per il quale il difensore chiedeva venisse liquidata l’assistenza legale ai sensi dell’art. 115 D.P.R. n. 115/2002, limitandosi a negare la propria responsabilità e per tale ragione veniva escluso il suo diritto alla richiesta assistenza legale.

A cura di Silvia Ventura