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giurisprudenza

L’avvocato domiciliatario, anche dopo la sua sostituzione, deve comunicare gli atti notificati (Cass., Sez. II, 5 ottobre 2015, n. 19867)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che anche successivamente alla cessazione del mandato, per rinuncia e sostituzione del difensore, vige in capo all’avvocato il dovere di trasmettere al collega, cui è stato conferito l’incarico, ogni eventuale notifica emessa nei confronti della parte.

In particolare la Suprema Corte ha confermato il costante orientamento secondo il quale “non solo la rinuncia al mandato, ma anche la sostituzione del difensore presso cui la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico (Cass. 21589/09). Anche di recente le Sezioni Unite (si veda utilmente Cass. 15295/14) hanno ribadito il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore”.

A cura di Elisa Martorana