Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’avvocato non può astenersi dall’udienza in cui si discute dell’applicazione di misure cautelari (Cass., Sez. V Pen., 23 giugno 2020, n. 19088)

Il ricorrente denuncia la violazione di legge per nullità assoluta dell’ordinanza con cui veniva disposta a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per essere stata assunta in assenza del difensore e dopo che lo stesso aveva dichiarato di aderire all’astensione proclamata nel giorno di udienza.

La Cassazione rigetta il ricorso per due diversi ordini di ragioni:

1. secondo il Codice di Autoregolamentazione l’astensione – generalmente riconosciuta – non è consentita, fra gli altri, nei casi in cui si debbano tenere udienze inerenti misure cautelari. Secondo la Corte la norma non permette di operare una distinzione né in merito alla natura della misura di cui si discute (personale o reale) né in relazione alla fase (se si debba discutere l’applicazione della misura o se sia già stata adottata).

2. L’invio della PEC – correttamente ricevuta dalla cancelleria – in cui il difensore dichiarava di partecipare all’astensione non è ritenuto sufficiente ad assicurare che la comunicazione sia effettivamente stata posta all’attenzione del Giudice. Ritiene la Corte che, in applicazione dello stesso principio operante in materia di legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo avrebbe dovuto accertarsi non solo della corretta ricezione del messaggio ma anche del tempestivo inoltro al giudice procedente.

 

A cura di Sofia Lelmi