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giurisprudenza

L’avvocato può avere diritto al compenso per la parte di prestazioni utilmente eseguite anche in caso di violazione del codice deontologico (Cass., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23186)

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha affrontato la delicata questione relativa alla legittimità del compenso nel caso in cui l’attività professionale si svolga in violazione di una norma del codice deontologico. In particolare i Giudici sono stati chiamati a valutare se la commissione di un illecito disciplinare ad opera di un avvocato determini la perdita del diritto al corrispettivo per l’attività eventualmente svolta.
Nel caso di specie un avvocato aveva assistito congiuntamente due coniugi in una procedura di separazione consensuale. Al termine dell’incarico una delle parti chiedeva allo stesso difensore di assumere il mandato per nuovi procedimenti da instaurare nei confronti dell’ex coniuge. Lo stesso legale, nonostante la sussistenza di una causa di incompatibilità, assumeva  l’incarico, ponendosi in evidente violazione dell’art. 37 del codice deontologico sul conflitto di interessi (oggi disciplinato nel nuovo art.68).
Il legale di fronte alle contestazioni avanzate da controparte, rimetteva il proprio mandato dandone avviso al cliente. Quest’ultimo, dopo aver chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di acconto su onorari e spese, citava in giudizio il professionista chiedendo al giudice la risoluzione del mandato professionale e la condanna al pagamento delle somme già versate.
Ebbene nel caso specifico la Suprema Corte, in linea con la soluzione adottata dal giudice d’appello, ha accertato l’inadempimento contrattuale da parte dell’avvocato nei confronti del cliente per violazione dei propri obblighi deontologici, considerando però remunerabile l’attività utilmente svolta. In conclusione appare di notevole interesse quanto espresso dalla Corte in riferimento alle conseguenze derivanti dalla violazione di una norma deontologica che “oltre alla rilevanza disciplinare, può avere in ogni caso anche una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile”.

A cura di Brando Mazzolai