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giurisprudenza

L’esposto o la segnalazione al competente COA, che contenga accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il – e nei limiti del – diritto di critica ex art. 51 c.p. (Cass., Sez. II, Ord., 3 maggio 2018, n. 10542)

Un avvocato avanzava richiesta di risarcimento danni a seguito delle espressioni diffamatorie contenute in un esposto inviato al COA competente da parte di un cliente, che lamentava di non essere stato informato degli obiettivi che si intendevano perseguire mediante attività – ritenuta non utile – eseguita dal legale successivamente all’archiviazione di un procedimento penale. La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale, rigettava detta domanda sulla base del fatto che l’avvocato avrebbe dovuto provare di aver informato il cliente circa gli obiettivi specifici perseguiti.

La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato, ha ribadito il principio (v. Cass. Pen. 28081/2011; Cass. Civ. 20891/2013) per il quale l’esposto o la segnalazione al competente COA, che contenga accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica ex art. 51 c.p.; ne consegue che valgono i limiti a quest’ultimo connaturati, occorrendo che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente ed incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma. In tal senso, correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il legale non avesse dato dimostrazione di aver specificamente informato il cliente sugli obiettivi effettivi dell’attività svolta.

A cura di Leonardo Cammunci