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giurisprudenza

L’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è né inammissibile né irricevibile. In ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi della regolare ricezione del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Solo laddove l’impedimento sia insorto improvvisamente ed inevitabilmente il difensore potrà esentarsi dalle doverose verifiche circa l’esito dell’inoltro a mezzo fax (Cass., Sez. III Pen., 6 luglio 2018, n. 30658)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito all’ammissibilità dell’invio a mezzo fax dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del difensore, passando in rassegna i precedenti orientamenti consolidatisi in materia. Un primo e più rigoroso orientamento escludeva l’ammissibilità dell’utilizzo di tale mezzo per la trasmissione dell’istanza di cui sopra in forza del richiamo all’art. 121 c.p.p., che individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice. Al contrario, un opposto e più liberale orientamento riteneva viziata da nullità assoluta – e dunque insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo – la sentenza emessa senza che il giudice si fosse pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa via fax , richiamando il dettato dell’art. 420 ter, co. 5 c.p.p. che impone solamente che l’impedimento in questione sia “prontamente comunicato” al giudice, senza indicare precise modalità. Infine, un orientamento intermedio sosteneva che l’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è né inammissibile né irricevibile, ma la sua mancata delibazione, quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità. In ogni caso sulla parte che avesse deciso di avvalersi di tale mezzo di trasmissione gravava l’onere di accertarsi della regolare ricezione del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Con la sentenza in commento, la Corte ritiene di aderire a tale ultima impostazione, precisando ulteriormente che solo in casi estremi, in cui l’impedimento sia insorto improvvisamente ed inevitabilmente e sia tale dunque da impedire una qualsiasi attivazione, il difensore potrà esentarsi dalle doverose verifiche circa l’esito dell’inoltro a mezzo fax.

 

A cura di Elena Borsotti