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giurisprudenza

L’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. non richiede l’obbligatoria notifica della stessa alla persona offesa (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11 gennaio 2021, n. 669)

La questione portata al vaglio della Corte di Cassazione si riferiva ad una pronuncia con la quale il Tribunale del Riesame competente per territorio aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame promossa dal difensore dell’imputato, in quanto la stessa non era stata notificata anche alla persona offesa ai sensi dell’art. 299 comma 3 c.p.p.

La Corte accoglie il ricorso sulla base dei seguenti motivi.

Anzitutto, si rileva, il richiamo fatto dal Tribunale del Riesame all’art. 299 comma 3 c.p.p. è erroneo, in quanto quell’articolo si riferisce esclusivamente ai casi di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale: in tali casi, e soltanto in quelli, la parte richiedente deve notificare la richiesta anche alla parte offesa, ovvero al difensore di quest’ultima ove ne sia munita.

Tuttavia, tale adempimento non è richiesto allorché venga proposta un’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. per l’evidente ragione che questo atto è ben diverso da quelli elencati nell’art. 299 comma 3 c.p.p.

Nè può invocarsi un’interpretazione analogica, perché le disposizioni che prevedono un’ipotesi di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di essere estese a casi non espressamente considerati.

A conferma della diversità dei contenuti tra l’art. 299 comma 3 c.p.p, richiamato erroneamente dal Tribunale del Riesame, e l’art. 309 c.p.p. applicabile al caso di specie, la Corte rileva anche che le due norme sono collocate in Capi differenti del codice di procedura penale: invero, l’art. 299 c.p.p. è collocato nel Capo V, Titolo I, Libro IV, dedicato alla “Estinzione delle misure”, mentre l’art. 309 c.p.p. inaugura il Capo VI che disciplina le “Impugnazioni”.

Ne consegue che, non trovando applicazione nel procedimento di riesame la disposizione di cui all’art. 299 comma 3 c.p.p., il difensore dell’imputato richiedente il riesame non ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l’istanza avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore delle persona offesa o, in sua mancanza, alla persona offesa.

A cura di Devis Baldi